APPROVAZIONE DEI NUOVI STRUMENTI


Procedura di prova cui viene sottoposto un nuovo strumento di misura da parte dell’Uff. Metrico competente per ottenere dal Ministero delle Attività Produttive un’omologazione nazionale, CE o CEE.

Tale procedura prevede:

– una valutazione della documentazione tecnica;

– una serie di test previsti da norme specifiche.

Procedura per ottenere l’ammissione a verificazione metrica nazionale con Decreto Ministeriale

Il titolare o legale rappresentante o mandatario (con residenza nel territorio nazionale, per i prodotti importati da Paesi al di fuori dello spazio economico europeo), di impresa che sia “fabbricante metrico”, rivolge domanda di ammissione in bollo, in duplice copia, al Ministero delle Attività Produttive – Direzione Generale armonizzazione del mercato e tutela del consumatore – Ufficio D3 – strumenti di misura – Via Antonio Bosio,15 – 00161 Roma tramite la Camera di Commercio competente per territorio in relazione alla sede legale dell’impresa (art.7 R.D. n.226 del 12/06/02 – DM 10/05/88). Il Ministero, ricevuta la domanda ed esaurita l’istruzione della medesima con esito positivo, invia all’Ufficio, e per conoscenza all’impresa interessata, il decreto di ammissione a verificazione metrica; Il fabbricante predispone tre bozze di stampa del Decreto di ammissione che vengono dall’Ufficio restituite al Ministero insieme alla copia originale e alla attestazione del versamento del II° diritto intestato alla Camera di Commercio di competenza (R.D. n.226 del 12/06/02) e della ricevuta di pagamento; Il Ministero invia all’Ufficio, e per conoscenza all’impresa, la versione definitiva del provvedimento con l’autorizzazione alla stampa; Il fabbricante provvede alla stampa dei 150 esemplari e alla loro spedizione al Ministero, comunicando all’Ufficio l’avvenuta spedizione. Il Ministero distribuisce i 150 esemplari alle singole Camere di Commercio.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, in duplice copia:

– una dichiarazione da cui risulti che può essere messo a disposizione del Ministero, per l’esame tecnico, – almeno un esemplare, opportunamente vincolato, dello strumento di cui si chiede l’ammissione;

per strumenti di tipo interamente meccanico:

– disegni con “vista esplosa” recanti anche l’indicazione della posizione esatta dei bolli metrici legali;

– disegni quotati dei componenti meccanici essenziali;

per strumenti provvisti di dispositivi elettronici:

– quanto riportato ai punti 2.a. e 2.b.;

– fotografie a colori delle schede elettroniche;

– schemi circuitali e schemi a blocchi;

– lista dei componenti, accompagnata da una breve descrizione di quelli metrologicamente importanti;

– descrizione funzionale dei vari dispositivi elettronici;

– diagrammi di flusso del programma, indicanti le funzioni dei vari dispositivi elettronici;

– programma eseguibile su supporto magnetico provvisto di una sigla che ne identifichi anche la versione;

– relazione sulla compatibilità elettromagnetica;

– manuale d’uso e di installazione, la cui disponibilità all’atto della verifica è una condizione di procedibilità della stessa;

– ogni altro documento idoneo a dimostrare che lo strumento è conforme alle norme vigenti.

per strumenti con celle di carico di tipo estensimetrico:

– quanto riportato ai punti 2 e 3;

– schede con specifiche tecniche delle celle di carico utilizzate, stampate a cura del fabbricante delle celle stesse di cui recheranno la ragione sociale e l’indirizzo. I dati presentati nelle schede dovranno essere ottenuti con procedura che faccia riferimento a laboratorio metrologico primario nazionale o estero secondo norme che devono essere allegate alle schede, emanate dai servizi di metrologia o da enti di unificazione nazionali o internazionali. se l’utilizzazione della procedura e delle norme predette non risulta dalla stessa scheda, dovrà essere allegata relativa apposita dichiarazione del fabbricante della cella. La scheda e la dichiarazione di cui sopra, rilasciate da un fabbricante con stabilimento di produzione non in Italia, dovranno essere autenticate da una rappresentanza diplomatica italiana. la documentazione sopraindicata dovrà essere redatta in lingua italiana o in qualsiasi altra lingua purché venga allegata la relativa traduzione giurata in italiano.

– rapporto analitico delle prove effettuate a cura dell’impresa richiedente e dei risultati ottenuti sull’esemplare depositato o a disposizione dell’ufficio competente per territorio.

Il rapporto deve contenere:

una tabella sinottica delle prove effettuate e dei risultati ottenuti;

i riferimenti identificativi delle norme regolamentari contemplanti le predette prove, oppure, in loro assenza, delle norme emanate dalla comunità europea, dall’O.I.M.L. (International Organization of Legal Metrology) e da enti di unificazione nazionali o internazionali;

una descrizione delle modalità di esecuzione delle prove;

documentazione atta a dimostrare la valenza metrologica del laboratorio o dei laboratori in cui sono state effettuate le prove, e in modo specifico:

la qualificazione professionale del personale addetto;

l’adeguatezza dei mezzi impiegati, con particolare riferimento all’affidabilità e alla riferibilità metrologica degli strumenti di misura, nonché alle caratteristiche tecniche delle attrezzature impiegate;

la correttezza e la definizione delle procedure adottate nelle prove.

 

Procedura per ottenere l’ammissione a verificazione metrica con Certificato di approvazione CE

Il titolare o legale rappresentante o mandatario (con residenza nel territorio nazionale per i prodotti importati da Paesi al di fuori dello spazio economico europeo) di impresa che sia “fabbricante metrico”, rivolge domanda di ammissione in bollo, in duplice copia, al Ministero delle Attività Produttive – Direzione Generale Armonizzazione del Mercato e Tutela del Consumatore – Ufficio D3 – Strumenti di misura – Via Antonio Bosio,15 – 00161 Roma tramite la Camera di Commercio competente per territorio in relazione alla sede legale dell’azienda (art.7 R.D.n.226 del 12/06/02 – DM 10/05/88); La domanda deve essere redatta in lingua italiana e presentata presso un solo organismo notificato (in Italia, l’Ufficio D3 di cui sopra). Tale domanda di “esame del tipo” non è obbligatoria sia per gli strumenti che non utilizzano dispositivi elettronici sia per quelli il cui dispositivo misuratore del carico non utilizza molle per equilibrare il carico.Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti, in duplice copia, atti a dimostrare la rispondenza dello strumento a quanto richiesto dalla Norma EN45501 (D.Lgs. n.517 del 29/12/1992 – Circolare Ministeriale n.421243/15 del 14/02/1949 – Circolare Ministeriale n.342263/48 del 12/07/1985):

– dichiarazione da cui risulti che può essere messo a disposizione del Ministero, per l’esame tecnico, almeno un esemplare, opportunamente vincolato, dello strumento rappresentativo della produzione prevista;

– descrizione generale dello strumento, dei dispositivi in dotazione, delle caratteristiche di funzionamento, dei moduli di cui è eventualmente composto;

– descrizione e caratteristiche tecniche delle parti elettroniche di cui è composto;

– disegni quotati dei componenti meccanici essenziali;

– disegni con “vista esplosa” recanti anche l’indicazione della posizione esatta dei bolli metrici legali e della/e targhetta/e regolamentari adottate;

– disegni della foggia e dimensioni della/e targhetta/e metrologiche adottate;

– qualsiasi altro disegno esplicativo di particolari funzioni o funzionalità;

– fotografie a colori dello strumento e delle schede elettroniche che lo compongono;

– schemi circuitali e schemi a blocchi delle diverse sezioni;

– lista dei componenti, accompagnata da una breve descrizione di quelli metrologicamente importanti;

– diagrammi di flusso del programma, indicanti le funzioni dei vari dispositivi elettronici;

– stato del programma eseguibile, o su supporto magnetico, provvisto di una sigla che ne identifichi anche la versione;

– ogni altro documento idoneo a dimostrare che lo strumento è conforme alle norme vigenti;

rapporti di prova come previsto dalle appendici A, B, C della Norma EN 45501, se applicabili; a tal proposito va opportunamente posto in rilievo che:

– le prove applicabili eseguite e i risultati ottenuti devono essere redatti secondo i riferimenti e la modulistica previsti dalla Raccomandazione OIML R76-2;

– le prove possono essere eseguite presso il laboratorio del richiedente, presso laboratori esterni idonei o specifici laboratori a ciò dedicati alla presenza del funzionario metrico competente per territorio o autorizzato a tal fine dalla Camera di Commercio presso la quale viene presentata la domanda; in alternativa è possibile eseguire le prove presso laboratori di prova specificamente autorizzati dal già citato Ufficio D3 del Ministero delle Attività Produttive;

– schede con specifiche tecniche delle celle di carico utilizzate, stampate a cura del fabbricante delle celle stesse di cui recheranno la ragione sociale e l’indirizzo. I dati presentati nelle schede dovranno essere ottenuti con procedura che faccia riferimento a laboratorio metrologico primario nazionale o estero secondo norme che devono essere allegate alle schede, emanate dai servizi di metrologia o da enti di unificazione nazionali o internazionali. Se l’utilizzazione della procedura e delle norme predette non risulta dalla stessa scheda, dovrà essere allegata relativa apposita dichiarazione del fabbricante della cella. La scheda e la dichiarazione di cui sopra, rilasciate da un fabbricante con stabilimento di produzione non in Italia, dovranno essere autenticate da una rappresentanza diplomatica italiana. La documentazione sopraindicata dovrà essere redatta in lingua italiana o in qualsiasi altra lingua purché venga allegata la relativa traduzione giurata in italiano;

– rapporto analitico delle prove effettuate a cura della ditta richiedente e dei risultati ottenuti sull’esemplare depositato o a disposizione dell’Ufficio competente per territorio.

Il rapporto deve contenere:

una tabella sinottica delle prove effettuate e dei risultati ottenuti;

un elenco delle norme di attuazione delle “norme armonizzate” pubblicate su G.U. della Comunità Europea, applicate in tutto o in parte, e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali qualora le norme di cui sopra non siano applicate;

una descrizione delle modalità di esecuzione delle prove;

i risultati di calcoli di progettazione e degli esami, ecc…;

i certificati di approvazione CE “del tipo” e i risultati di prove corrispondenti per strumenti contenenti elementi identici a quelli dello strumento di cui si chiede l’esame;

tre copie del modello attestante l’avvenuto pagamento del primo diritto fisso debitamente compilate;

ricevuta di pagamento del versamento del I° diritto

Dopo la valutazione della domanda ed esame della documentazione ad essa allegata, e con riserva di eventuali richieste di ulteriore documentazione e/o chiarimenti, l’Ufficio D3 del Ministero delle Attività Produttive provvede ad emettere il Certificato CE “del Tipo” ed invia alla impresa, e per conoscenza all’Ufficio camerale interessato, il Certificato stesso. Il fabbricante, ricevuto il Certificato, è tenuto al versamento del secondo diritto metrico di € 15,00 con le medesime modalità del primo. Il fabbricante presenta all’Ufficio camerale tre copie del modello attestante l’avvenuto pagamento del diritto fisso accompagnate dal versamento effettuato. L’Ufficio camerale provvede a spedire all’Ufficio D3 del Ministero delle Attività Produttive quanto ricevuto a completamento della pratica.

Procedura per la richiesta di verificazione prima nazionale, CE o CEE da parte di fabbricante metrico

Per ottenere la verifica prima il fabbricante deve rivolgere all’Ufficio Metrico della Camera di Commercio una richiesta di verificazione, redatta su apposito modello. Tale richiesta deve essere accompagnata dalla distinta di verifica prima, nella quale, identificando gli strumenti che si intende sottoporre a controllo, il fabbricante deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, che gli strumenti presentati hanno le seguenti caratteristiche:
– sono conformi alla documentazione tecnica depositata presso il competente Ufficio del Ministero Attività Produttive Ufficio D3;
– non consentono alterazioni dei dati interessanti la transazione commerciale, a meno di rimozione dei bolli metrici o di interventi dolosi;
– non consentono la programmazione di parametri interessanti le caratteristiche metrologiche, a meno di rimozione dei bolli metrici o di interventi dolosi.

Unitamente alla domanda, si dovrà presentare all’Ufficio Metrico l’attestazione del versamento, a titolo di rimborso spese per verifica metrica a domicilio, della somma pari a € 5,00, se la verificazione presso il fabbricante o l’utente è da eseguirsi nel comune capoluogo di provincia, ovvero della somma pari € 8,00 se la verificazione è da eseguirsi in altro comune. Tale versamento deve essere effettuato sul c.c. intestato alla Camera di Commercio di appartenenza indicando nella causale:
– verifica metrica prima a domicilio;

L’esito positivo della verifica prima è attestato dalla bollatura dello strumento, con apposizione dei bolli identificativi dell’Ufficio e personali dell’ispettore (verifica prima nazionale), ovvero mediante bollatura e rilascio di attestato di conformità (verifica CE), ovvero attraverso altre modalità a seconda del tipo di operazione.

La verifica prima in officina può essere eseguita, oltre che dalla Camera di Commercio, anche direttamente dai fabbricanti che:
– operino in regime di autocertificazione per gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico – D.Lgs. 29/12/1992 n. 517
– operino in regime di concessione di conformità metrologica per gli altri strumenti D.M. 28/03/2000 n. 179 – Regolamento di Concessione di Conformità Metrologica.

In entrambe le ipotesi di cui alle lettere a. e b., se gli strumenti prodotti sono di tipo fisso (e cioè non trasportabili – es.: pese a ponte), i fabbricanti possono effettuare anche il “collaudo di posa in opera”, successivo alla verifica prima – art. 5 del D.M. n. 182 del 28/3/2000.